PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/08 PER TUTTE LE AZIENDE






1. E' stato nominato e formato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)?

Il Datore di Lavoro deve provvedere alla nomina del RSPP, che può essere:
- un lavoratore dell’impresa,
- un collaboratore esterno,
- lo stesso Datore di Lavoro.
In ogni caso tale figura deve possedere capacità ed i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08
Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.49
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.
3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
1-bis. Comma abrogato dall’art. 20, comma 1, lett. g), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53), in vigore dal 24/09/2015);
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’Accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’Accordo di cui al periodo precedente.


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2. E' stato univocamente identificato il Datore di Lavoro (DL)?

Il D.Lgs. 81/08 prevede responsabilità a carico del DL che rientrano principalmente nell’ambito penale; in tale settore non è la persona giuridica che è chiamata a rispondere ma la persona fisica che rappresenta l’azienda.
Per tale ragione rispondono personalmente (e non solidalmente) tutti i soci o componenti del consiglio di Amministrazione che hanno i poteri decisionali nell’ambito della società e la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio.
Qualora la struttura societaria sia tale da disporre di più persone identificabili quali DL occorre attivarsi, mediante procure specifiche, anche per ridurre al minimo il numero di persone che possono essere coinvolte in caso di accertamento da parte degli organi competenti.

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3. Sono stati designati e formati gli addetti alla gestione delle emergenze (primo soccorso e antincendio)?

In ogni impresa o azienda devono essere nominati e formati un numero adeguato di addetti alla gestione delle emergenze incendio e primo soccorso. Tale incarico non può essere rifiutato se non per giustificato motivo.

Articolo 43
Il DL designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato (rif. DM 10/3/98), di salvataggio, di primo soccorso (rif. DM 388/03) e, comunque, di gestione dell’emergenza.

Ai fini delle designazioni di cui sopra, il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei Decreti di cui all’articolo 46; devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.


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4. E' stato nominato il Medico Competente (MC)? Sono state effettuate le visite mediche ed il sopralluogo?

Il DL, in funzione dell’esito della Valutazione dei Rischi, definisce l’esigenza di nominare o meno il MC e, nel primo caso, fornisce allo stesso MC le indicazioni inerenti la definizione del piano di sorveglianza sanitaria.

Articolo 18
Il DL deve nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. Deve inoltre inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto.


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5. E' stato predisposto il documento di valutazione dei rischi (DVR)? Incluse le valutazioni dei rischi specifici presenti in azienda?

Una volta nominato l’RSPP, questi assieme al DL, provvede ad effettuare la valutazione dei rischi, a definire le misure di prevenzione e protezione nonché le azioni di miglioramento per garantire condizioni di lavoro ottimali. Tutti questi elementi vengono raccolti nel DVR che deve essere caratterizzato da una data certa di emissione, ad esempio mediante le firme di DL, RSPP, MC e RLS.

Articolo 28
La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche36 impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151(N), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo


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6. Sono stati formati tutti i lavoratori che operano in azienda?

Organigramma aziendale che evidenzia i corsi di formazione obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato-Regioni per ciascuna funzione. [Visualizza l'immagine]

In base alla valutazione dei rischi per alcune mansioni possono rendersi necessari ulteriori corsi di formazione. [Visualizza l'immagine]

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7. E' presente la documentazione tecnica relativa agli impianti per cui sono previste dichiarazione di conformità, denuncia INAL e controlli periodici da enti abilitati?

Pratiche da effettuare su portale CIVA dell’INAIL.

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