MUD

MUD 2022 - Modello Unico Dichiarazione Rifiuti prodotti nell’anno 2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 17 dicembre 2021 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022”, che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno precedente.

Il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), di cui all'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, è il 21/05/2022.

Il MUD si articola in sei Comunicazioni:

  • Rifiuti
  • Veicoli fuori uso
  • Imballaggi, Sezione Gestori
  • Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
  • Rifiuti urbani
  • Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

Soggetti obbligati a presentare la Comunicazione Rifiuti:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti (Trasportatori cat. 1,4,5 + 4bis dell’Albo gestori ambientali, Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi cat. 2bis dell’Albo), inclusi soggetti che occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche.
  • Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
  • Imprese ed enti, con più di 10 dipendenti (*), produttori iniziali di rifiuti nell’ambito di lavorazioni industriali/artigianali, attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi da potabilizzazione, trattamenti e depurazione di acque reflue, nonché rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
  • I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti (escluso recupero imballaggi)
  • I gestori del servizio pubblico di raccolta

(*) Per il calcolo del numero di dipendenti: si considerano i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, compresi i part-time (riproporzionati al tempo pieno) e gli stagionali (come frazione in dodicesimi di unità lavorative annue) ed i soci a libro paga (ora LUL); sono esclusi i lavoratori ex interinali (somministrati), i collaboratori famigliari, gli apprendisti, i tirocinanti e gli stagisti.

Sono esclusi dall’obbligo di presentare la Comunicazione Rifiuti i soggetti elencati qui di seguito:

  • Soggetti non rientranti nella definizione di ente o impresa.
  • Chi non ha prodotto, trasportato, intermediato, gestito rifiuti nel 2021.
  • Produttori di rifiuti non pericolosi che svolgono attività agricole e agro-industriali, di costruzione e demolizione, commerciali, di servizio, sanitarie.
  • Produttori di rifiuti non pericolosi, fino a 10 dipendenti, che svolgono lavorazioni industriali/artigianali, attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi da trattamenti e depurazione di acque reflue, abbattimento fumi ecc.
  • Produttori che conferiscono rifiuti al servizio pubblico di raccolta.
  • Imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile.
  • Attività di servizio alle persone (codici Ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.09.02).

NOVITA’ INSERITE NEL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE (MUD)

  • Inserimento nella Sezione Anagrafica di una nuova scheda "Riciclaggio" da compilarsi da parte di tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall'attività di recupero;
  • Tra i soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani, sono stati inseriti i soggetti che per effetto dell'art. 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche che dovranno compilare alcune parti della Comunicazione, in particolare il "modulo RT-non Pub" (rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla scheda RU;
  • La scheda "CG- costi di gestione" della Comunicazione Rifiuti Urbani è stata revisionata per garantire una maggiore facilità nella compilazione: in particolare è stata data la possibilità di inserire valori con tre cifre decimali e di inserire valori negativi ad alcune voci;
  • Sono state apportate integrazioni alle ISTRUZIONI, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle nuove schede implementate e per chiarire meglio la definizione riguardante i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) del Dlgs 152/2006.

Si comunica che la ns. società può predisporre, in via telematica, il MUD per le aziende interessate compilando i moduli allegati in seguito.

INFORMAZIONI INERENTI LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Si ricorda infine agli iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali che la scadenza per il pagamento dei diritti annui rimane il 30 aprile e gli stessi vanno pagati con le seguenti modalità:
a. accedere all’area riservata all’azienda sul portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
b. verificare gli importi e le possibili modalità di pagamento.

AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI: Sperimentazione RENTRI

L'art. 188-bis del DLGS 152/2006, nell'attuale formulazione, definisce che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo RENTRI, gestito presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecologica, e che tale struttura verrà supportata tecnicamente dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale.

Il RENTRI sarà suddiviso in due sezioni:

  • La Sezione dell'Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
  • La Sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Per tutti i soggetti non obbligati all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.
I decreti attuativi previsti dall'Art. 188-bis sono in fase di predisposizione, e serviranno a disciplinare gli aspetti operativi, tecnici, funzionali, anche aggiornando i modelli di registro e il formulario.
Nel frattempo, il Ministero dell'Ambiente con il supporto dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ha avviato la realizzazione di un prototipo finalizzato a verificare la funzionalità e la fruibilità di un modello di Registro Elettronico Nazionale.
In attesa dei decreti attuativi del nuovo sistema R.E.N.T.Ri., continuano a trovare applicazione i decreti ministeriali precedenti (del 1° aprile 1998, n. 145 e n. 148) in materia di tenuta dei registri ci carico e scarico, e di produzione dei formulari per l'identificazione dei rifiuti trasportati.
La Sperimentazione del Sistema RENTRI è iniziata il 1° giugno 2021, il PNNR ne prevede il pieno utilizzo per fine 2022.

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Per informazioni si prega di contattare l'Ing. Paola Giusto:
Tel. 0362/306216
e-mail: paola.giusto@farosicurezza.it