5.

Chi ha i requisiti di Medico Competente ?

Il Medico specializzato in Medicina del Lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; i laureati in medicina e chirurgia che, pur non essendo in possesso dei requisiti prima elencati, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 277/91 avevano svolto l’attività di medico del lavoro per almeno quattro anni e sono stati autorizzati dall’assessorato regionale alla sanità, ai sensi dell’art. 55 del già citato D. Lgs. 277/91.

6.

Sono obbligato a nominare il Medico Competente ?

Hanno l’obbligo di nominare il Medico Competente tutti i Datori di Lavoro che svolgono le attività elencate nella tabella annessa all’art. 33 del D.P.R. 303/56 o soggette all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali. Inoltre, devono nominare il Medico Competente i Datori di Lavoro nelle cui aziende vengono svolte lavorazioni rumorose (ossia con rumore uguale o maggiore di 85 dB(A), misurato secondo le modalità previste dal D. Lgs. 277/91), vi sono movimentazioni frequenti di carichi o addetti all’uso di Vdt per 20 ore settimanali.

7.

Chi deve eleggere il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (R. S. L.) ?

In tutte le aziende o unità produttive ove sono occupati lavoratori subordinati vi è l’obbligo di indire una riunione dei dipendenti per informarli del loro diritto di eleggere uno o più lavoratori (1 per aziende fino a 200 unità lavorative, 3 per quelle fino a 1000) che devono rappresentare i propri colleghi in materia di sicurezza sul lavoro. Se esiste rappresentanza sindacale i R.S.L. devono essere eletti o designati dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Per le aziende fino a 15 addetti, qualora non venga eletto internamente, viene designato dall’organismo paritetico o ente bilaterale un Rappresentante Territoriale.

8.

Quando un lavoratore viene classificato utilizzatore di Vdt secondo il D. Lgs. 626/94?

L' articolo 21 della "Legge Comunitaria" approvata il 20 Dicembre 2000 in forma definitiva dalla Camera dei Deputati ha, introdotto modifiche significative al Titolo VII del decreto legislativo n. 626/94, relativo alla tutela della salute e sicurezza nel lavoro a videoterminale.
Le novità principali sono due e riguardano la definizione di lavoratore a videoterminale e la periodicità delle visite mediche.
La prima novità, la più importante, muta la definizione di lavoratore a videoterminale e mette fine a sette anni di polemiche e ricorsi alla magistratura italiana e europea.
Con la nuova definizione il lavoratore a VDT è colui che utilizza una attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico e abituale "per venti ore settimanali".
La precedente definizione recitava "per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa".
La seconda novità riguarda le visite di periodico controllo oftalmologico, che diventano obbligatorie per tutti almeno ogni cinque anni, mentre saranno biennali per i lavoratori sopra i 50 anni o giudicati idonei con prescrizioni.
Questa modifica rende quindi obbligatoria la nomina del medico competente per tutte le aziende che hanno all’interno anche un solo addetto ad apparecchiature dotate di VDT che superi le 20 ore settimanali di utilizzo di tale mezzo.
Viene inoltre ribadito che tutti i posti di lavoro devono essere conformi a determinate prescrizioni minime, stabilite dall'allegato VII del decreto legislativo n. 626/94, che tratta di: attrezzature (schermo, tastiera, piano di lavoro, sedile di lavoro), ambiente (spazio, illuminazione, riflessi e abbagliamenti, rumore, calore, radiazioni, umidità), interfaccia elaboratore-uomo (software) e che l'informazione ai lavoratori è obbligatoria e deve essere effettuata a tutto il personale che utilizza tali apparecchiature.